26 gennaio 2010
Processo breve? "Per me è ancora troppo lungo".
da L'Unione Sarda
Leonardo Filippi (Ordinario di diritto penale processuale Università di Cagliari).
Sì, lo confesso. Io sono per un processo breve perché, come scriveva Carnelutti, il processo è già una pena e quindi in un Paese civile deve avere una "durata ragionevole". Piuttosto deve anche raggiungere il suo risultato, che è quello di assolvere l'innocente o condannare il colpevole. Mi meraviglio perciò di quanti si oppongono a un processo breve, visto che, in Italia, un processo lungo c'è già (si pensi all'ultimo caso, quello dell'onorevole Mannino, assolto dopo 18 anni di processi e lunghi mesi di detenzione) ed è stato ripetutamente condannato dalla Corte europea proprio per la sua eccessiva durata.
Si paventa ora il rischio di un'eccessiva estinzione dei processi in corso, ma secondo i dati del ministero della giustizia solo l'1% dei processi pendenti correrebbe il pericolo di estinzione, per cui sono timori infondati ma che comunque non possono scandalizzarci, dato che già oggi una gran parte dei reati si prescrive durante la fase delle indagini preliminari e che nelle corti d'appello italiane il 50% dei processi cade per prescrizione del reato.
Occorre dire, piuttosto, che questo processo non sarà tanto breve, perché, a seconda della gravità del reato, si prevede una durata di sei anni e mezzo, sette anni e mezzo e, per i reati di criminalità organizzata, di dieci anni, oltre l'eventuale giudizio di rinvio e in questo caso è possibile pure una proroga fino ad un terzo, per cui si superano i quindici anni. Se si pensa che a tali termini devono essere aggiunti quelli per le indagini (cioè un altro anno o due), e che inoltre possono essere anche sospesi e quindi di fatto protrarsi, in media, tra i dieci e i quindici anni, ci si rende conto che siamo ben lontani dalla durata che la Corte europea considera "ragionevole".
Anche a livello mondiale si impone la necessità di garantire una durata ragionevole, visto che il rapporto Doing Business 2009, realizzato dalla Banca mondiale, confrontando l'efficienza del sistema giudiziario, colloca l'Italia al 156° posto su 181 Paesi esaminati (dopo Uganda, Costa d'Avorio, Senegal e Repubblica del Congo). D'altra parte termini massimi di durata sono già stabiliti sia nella Costituzione (per la convalida del fermo e dell'arresto, con la liberazione di fermati e arrestati in flagranza in caso di superamento dei termini stessi), sia nel codice (per le indagini preliminari, con l'impossibilità per il pubblico ministero di procedere oltre nelle indagini, ed anche per la durata della custodia cautelare, con la scarcerazione dell'imputato).
Poiché la disposizione transitoria potrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti a carico del presidente del Consiglio, si è parlato di legge ad personam, ma ci si dovrebbe domandare se una legge che ha una giusta finalità deve essere bocciata solo perché, tra gli altri cittadini, ne potrebbe eventualmente beneficiare anche il presidente del Consiglio: allora sì che sarebbe davvero una legge contra personam.
Piuttosto, a tutela sia della vittima sia dell'imputato, devono essere garantite all'amministrazione della giustizia risorse idonee a far marciare il processo appunto con tempi ragionevoli e il fondo unico per la giustizia, istituito dal Governo, ha proprio questo fine, per cui vi sono le premesse perché l'estinzione del processo sia l'eccezione e non la regola. In fondo, mi sia consentita una domanda: ma davvero è troppo chiedere di essere giudicati entro dieci o quindici anni di processi?
Orientamenti per la tutela dell'Utente e del Consumatore.
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